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Prodotti gluten free: le nuove regole per l’etichettatura

in vigore nuove regole

Attenzione alle nuove regole per l’etichettatura ! I prodotti senza glutine dallo scorso 20 luglio possono essere inclusi tra quelli erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale

In seguito a un decreto legislativo firmato nel corso del mese di maggio, sono entrate in vigore nuove regole per quanto concerne l’etichettatura dei prodotti per celiaci.

Le diciture che potranno essere utilizzate sono le seguenti: “prodotto senza glutine specificatamente formulato per i celiaci” e “alimento senza glutine, specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine”.

Questo risultato, come sopra ricordato, è la concretizzazione di un decreto legislativo che allinea la normativa italiana al quadro europeo.

Cosa prevede il decreto del 17 maggio 2016?

Il decreto approvato lo scorso 17 maggio 2016 è un punto di arrivo molto importante per chi soffre di celiachia. Per quali motivo? Per il semplice fatto che non si concentra solo sull’etichettatura, ma ribadisce la possibilità per i celiaci di farsi erogare dal Servizio Sanitario Nazionale prodotti gluten free tenendo conto di specifici limiti di spesa.

I suddetti corrispondono a 45€ per neonati e bambini di età compresa tra 6 mesi e un anno, e a 62 per i bimbi fino a 3 anni.

Fino ai 10 anni, a prescindere dal sesso, il tetto di spesa massima da considerare è di 94€. Per gli adulti cambiano chiaramente le cifre, che corrispondono a 140€ per gli uomini e a 99€ per le donne.

Il decreto in questione,  oltre al nodo della possibilità di scaricare la spesa dei prodotti gluten free, ribadisce anche, sulla base di quanto stabilito nel 2001, la necessità di dare corpo a una rete dedicata alla prevenzione della celiachia e alle patologie ad essa legate.

etichettatura degli alimenti

Nuove regole : cosa cambia oltre all’etichettatura?

Il varo del decreto legislativo in questione non ha portato solo a un cambiamento importante riguardante l’etichettatura, ma anche la dicitura con cui definire i prodotti.

La legge approvata a maggio di quest’anno ha infatti cancellato tutte le normative in essere riguardanti i prodotti dietetici.

Il risultato? L’impossibilità di associare a un determinato alimento proprietà di natura preventiva o terapeutica.

Quello che invece è consentito è l’indicazione relativa al consumo in caso di problemi specifici, come per esempio la celiachia.

Con il decreto legislativo dello scorso 17 maggio è stato sostanzialmente confermato un quadro che conferma un’attenzione senza dubbio interessante nei confronti delle problematiche dei celiaci, che possono acquistare prodotti gluten free anche tramite buoni di credito.

Etichettatura: due comunicazioni della Commissione europea. Il ministero della Salute ha pubblicato due comunicazioni della Commissione europea che riguardano l’etichettatura degli alimenti. Si tratta di novità importanti non solo per le imprese produttrici ma anche per i consumatori. I due testi riguardano due argomenti specifici: etichettatura degli allergeni e quantità degli ingredienti.

Queste due comunicazioni si riferiscono principalmente al Regolamento UE n. 1169/2011 che ha l’obiettivo di offrire ai consumatori una maggiore trasparenza sugli alimenti e di indicare la presenza di ingredienti e prodotti che possono provocare intolleranze o allergie. La seconda comunicazione, del 21 novembre scorso, invece, riguarda la quantità degli ingredienti presenti in ciascun alimento.

Comunicazione sulle nuove regole dell’etichettatura degli allergeni

La prima comunicazione della Commissione europea prevede la modifica delle etichette. In presenza di glutine, nel caso dei prodotti da cereali, dev’essere specificato il tipo di cereale (segale, orzo, avena e grano). Nel caso della frutta a guscio, invece, nell’etichetta dovranno essere indicati i seguenti ingredienti: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland. L’indicazione della presenza della frutta a guscio dovrà essere presente anche se vengono utilizzati “ingredienti o coadiuvanti tecnologici derivati dai tipi di frutta a guscio” elencati nell’allegato II del Regolamento UE n. 1169/2011.

Devono essere indicate le sostanze presenti nell’allegato II anche se “un ingrediente composto contiene sostanze che provocano allergie o intolleranze”. Se invece si tratta di un alimento per cui non è richiesto l’elenco degli ingredienti, ad esempio il vino, e in cui vengono utilizzati “ingredienti nella fabbricazione o nella preparazione di un altro alimento per il quale è fornito l’elenco degli ingredienti, è necessario evidenziare gli allergeni presenti in detto alimento al fine di distinguerli dagli altri ingre­dienti elencati”.

Comunicazione sulla quantità di ingredienti

La seconda comunicazione riguarda il principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) nel contesto del regolamento UE n.1169/2011. Questo testo riguarda “l’obbligo di indicare la quantità di taluni ingredienti  o  categorie di ingredienti usati nella fabbricazione o nella preparazione di tutti gli alimenti preimballati”. Questo obbligo non viene applicato nel caso in cui un prodotto sia composto al 100% da un solo ingrediente e in altri casi previsti dall’allegato VIII del regolamento.

Secondo il testo, la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;

b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica;

c) è  essenziale  per  caratterizzare  un  alimento e  distinguerlo  dai  prodotti  con i  quali  potrebbe  essere  confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto

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